Operiamo nel settore immobiliare da 20 anni con competenze specifiche e, sopratutto, interpretando il proprio ruolo d'intermediario con lealtà, trasparenza e imparzialità.

UNA VERA GARANZIA SIA PER CHI COMPRA SIA PER CHI VENDE!

A tal proposito riportiamo l'INFORMATIVA su alcune norme vigenti che interessano la compravendita e/o la locazione immobiliare, nonché l’operato della mediazione.

AGENTE IMMOBILIARE: deve espletare il proprio lavoro di intermediario, per la conclusione di un affare tra due o più persone, operando esclusivamente con iscrizione R.E.A. e ai sensi dell'art.1754 C.C. Il Cliente, quindi, deve ricevere IMPARZIALITA', LEALTA' e COMPENTENZA.

PRIVACY D. Lgs.196/2003, GDPR DEL 2018: RACCOLTA E COMUNICAZIONE DEI DATI. L’agente Immobiliare, per svolgere la sua funzione, deve raccogliere e utilizzare alcuni dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi come ad esempio rivolgendosi ad archivi (prevalentemente tenuti da soggetti pubblici). A seconda della natura dell'incarico, l’Agente Immobiliare consulterà quindi (o farà consultare) il Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, lo Stato Civile, l'Anagrafe, l’Ufficio all’Urbanistica ed altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico. I dati sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. L’Agente Immobiliare è obbligato a comunicare i dati a soggetti privati, pubblici, ditte e società e ciò avviene strettamente alle modalità previste dalle norme. Le trasmissioni avvengono per lo più in forma manuale e telematica a: Clienti per fornire informazioni dettagliate per l’espletamento dell’incarico ricevuto; ditte e società editoriali per promozioni pubblicitarie; Agenti Immobiliari in collaborazione; Studi notarili per la preparazione degli atti; Studi Tecnici per le relazioni tecniche e accertamenti; Istituti Bancari per la richiesta di Finanziamenti; Agenzia delle Entrate; Ufficio Italiano Cambi; ecc. DURATA DI ARCHIVIAZIONE E FACOLTA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DEL CLIENTE PER CORREZIONI E CANCELLAZIONI. I suoi dati saranno mantenuti nel nostro archivio a partire da oggi e permarranno d'ufficio per 10 (dieci) anni fatto salvo il suo diritto di accedere in ogni momento ai dati richiedendone la correzione, l'aggiornamento, l'integrazione oppure la definitiva cancellazione, il blocco totale opponendosi da quel momento al loro utilizzo per motivi legittimi. INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI. Il Responsabile del trattamento dei dati è STUDIO PASQUINI, in persona di Dott. Cristiano Pasquini, mentre gli incaricati al trattamento sono i collaboratori e/o soggetti di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale di studio. NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI. Il suo consenso e autorizzazione al trattamento dei dati è indispensabile all'espletamento dell'incarico affidatoci.

ANTIRICICLAGGIO: D.L. 03/05/91 N.143, e modifiche L. 05/07/91 N.197 e D.L.GS 20/02/04 N.56, D.M. 03/02/06 N.143 Informiamo che l'Agente immobiliare è obbligato per Legge a tenere registri delle operazioni di compravendita e locazione e segnalare agli Enti preposti le infrazioni e “anomalie” inerenti al pagamento. Pertanto, al fine di evitare che il Cliente sottovaluti tale normativa e il ruolo che l’Agente Immobiliare è chiamato a svolgere, è opportuno dare informativa scritta alla clientela scritta che attesti da un lato che l’Agente Immobiliare ha fornito tutte le informazioni dovute e dall'altro che il Cliente ha preso atto delle conseguenze che tale normativa può comportare a proprio carico in caso di non regolarità. 

ADEMPIMENTI FISCALI E OBBLIGO DI REGISTRAZIONE: D.P.R. 131/1986 e modif., c. 46 art. 1 L. 27/12/06 n. 296 Finanziaria 2007 Vige l'obbligo di sottoporre gli atti negoziali a Registrazione con relativi pagamenti fiscali. Per trasparenza informiamo la Clientela che "Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis),sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari", pertanto l’Agente Immobiliare sarà costretto a richiedere alle parti 2 copie in originale dell’Atto e l’anticipazione di denaro per provvedere agli adempimenti relativi alla registrazione.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A.P.E.: D.L. 19/08/05 n. 192, e modifiche ai sensi ART. 13 D.L. attuazione direttiva 2009/28/CE Informiamo che vige l'obbligo di dotare gli edifici e le singole unità immobiliari della Certificazione Energetica e questo sin dal momento che il proprietario decide di promuoverli sul mercato immobiliare. Inoltre gli annunci commerciali di vendita e di locazione obbligatoriamente devono riportare l'indice di consumo energetico effettivo, pena sanzioni pecuniarie per i proprietari stessi.